PRODOTTI GENERICI

Professionisti

Le recenti normative, che hanno reso obbligatorie le coperture assicurative di tutti i professionisti, fanno emergere sempre più la necessità di rivolgersi a specialisti del settore in grado di fornire soluzioni specifiche per ogni tipo di attività....

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[...] Possiamo offrire un ampio ventaglio di coperture anche di tutela legale, aggiornate in base alle norme di legge, ai dettami dei vari ordini professionali ed alle recenti sentenze della Corte di Cassazione. Le coperture si rivolgono a tutti le professioni anche non regolamentate.

I punti di forza delle coperture da noi proposte sono:

  • Formulazione Allrisks;
  • Retroattività illimitata;
  • Solidarietà tra professionisti e non;
  • Postuma;
  • Funzioni di sindaco senza elencazione degli incarichi.

Aree di competenza

Economico-giuridica:
  • Commercialisti comprese le funzioni di sindaco;
  • Avvocati;
  • Consulenti del Lavoro;
  • Società Servizi Contabili;
  • EDP;
  • Tributaristi;
  • Visto di conformità anche stand alone.
Responsabilità Civile per gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società (D&O) e RC Patrimoniale per la Società
Tecnica e di progettazione:
  • Ingegneri
  • Architetti
  • Geometri
  • Periti Industriali
  • Geologi
  • Polizza Ex Legge Merloni per Progettisti Liberi Professionisti
  • Verificatori di progetto
  • Progettisti Liberi Professionisti e delle Società di Ingegneria derivante dagli incarichi di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
  • Società di Professionisti e delle Società di Ingegneria derivante dagli incarichi di verifica della progettazione ai sensi del art. 112 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e del D. P. R. n. 207 del 5 ottobre 2010
Pubblica Amministrazione
  • Polizza RC Patrimoniale per l'Ente
  • Polizza Cumulativa per i Dipendenti Pubblici Amministrativi e Tecnici
  • Polizza Singola per Dipendenti Pubblici Amministrativi e Tecnici
  • Polizza Ex Lege Merloni per Progettisti Interni alla Pubblica Amministrazione
  • Polizza Verifica di Progetto per Verificatori Interni alla Pubblica Amministrazione

ai sensi del art. 112 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010

Varie
  • OCC - Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento
  • Information Technology: Servizi Informatici e Tecnologici
  • Periti Assicurativi
  • Mediatori Creditizi e Agenti in attività Finanziaria
  • Addetti alla Consulenza Ambientale e alla Sicurezza sul Lavoro
  • Società di Certificazioni
  • Società di Revisione Contabile
  • Agenti Immobiliari
  • Amministratori di Condominio
  • Autotrasportatori<
  • Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari
  • Organismi di Conciliazione
  • Chimici
Area Sanitaria (in conformità alla legge Gelli)
  • Medici liberi professionisti o dipendenti ospedalieri con extramoenia (tutte le specializzazioni)
  • Medici dipendenti ospedalieri con intramoenia allargata (colpa grave)
  • Medico Senza attività Chirurgica
  • Medico Con Attività Chirurgica
  • Medico Con Attività Di Ginecologia E Ostetricia
  • Medico Specializzando
Personale Sanitario Non Medico (dipendente o libero professionista)
  • Infermiere
  • Ostetrica
  • Tecnico Di Radiologia
  • Fisioterapista
  • Osteopata
  • Chiropratico
  • Igienista dentale
  • Biologo
  • Psicologo
  • Oss & Asa
  • Etc…
Odontoiatri anche con implantologia
Strutture sanitarie private e/o convenzionate
  • Cliniche
  • Poliambulatori
  • Strutture residenziali e socio sanitarie
  • Laboratori e centri di analisi
Garanzie aggiuntive valide per tutti i professionisti:
  • Tutela legale
  • All risks dello studio
  • Interruzione anticipate della carriera
  • Polizze infortuni e malattia anche con invalidità permanente specifica (supervalutazione)
  • Contagio da hiv, epatite b e c per medici ed operatori sanitari
  • Long term care
  • Cyber risks (danni da crimini informatici)

Difendi la tua professione con un'assicurazione completa e sempre aggiornata alle disposizioni di legge

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PROFESSIONISTI GENERICI

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza
Assicurato: Il soggetto che svolge l’attività professionale indicata in polizza il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Attività extramoenia: è quella svolta in regime di libera professione al di fuori della struttura ospedaliera.
Attività intramoenia: E’ quella svolta dai soggetti che rispondono a determinati requisiti soggettivi:
- Personale dipendente e/o dirigente del servizio sanitario nazionale
- Docenti universitari e ricercatori che effettuano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università;
- Personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- Dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato;
L’attività intramuraria consta nell’adempimento dell’attività professionale libera all’interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell’impegno di servizio;
Attività intramoenia allargata: E’ quella svolta da personale dipendente autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, purché l’attività rispetti i criteri fissati dal D.M. Sanità 31/7/1997 e successivamente negli atti adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie.

Claims made: formula assicurativa per cui, le garanzie assicurative operano con riferimento alle Richieste di Risarcimento che risultino presentate durante il Periodo di Assicurazione, anche se conseguenti a fatti antecedenti
Contraente: La persona che stipula l’assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l’Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi
Cose: Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.

Danno non patrimoniale: Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
Danno patrimoniale: Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
Day Surgery: degenza diurna per interventi chirurgici eseguiti da medici chirurghi specialisti

Fatti Noti: Fatti, circostanze e situazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
notizie, querele, atti giudiziari, indagini, anche interne della Direzione Sanitaria) che potrebbero determinare in futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato stesso e dai suoi sostituti temporanei, e che siano stati in ogni modo portati a conoscenza dell’Assicurato. Non è considerata Fatto Noto la relazione tecnica richiesta dalla Direzione Sanitaria, salvo i casi in cui con la stessa richiesta della Direzione l’Assicurato venga portato a conoscenza della esistenza di una richiesta danni relativa ad un fatto clinico che lo abbia visto comunque coinvolto.
Non saranno considerate Fatto Noto le comunicazioni notificate all’Assicurato da strutture, cliniche o istituti facenti parte del SSN ai sensi dell’Art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.
Franchigia: Parte del danno o della perdita pecuniaria espressa in cifra fissa, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell’Assicurato

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Interventi Chirurgici: Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti o organi.
Interventi Di Chirurgia Minore: Quell’attività che comporta interventi che coinvolgono il taglio e cucitura del tessuto in anestesia locale
Interventi Di Tipo Ambulatoriale: Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio “Day Surgery” e comunque diversi da interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo.
Interventi Di Tipo Invasivo: Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l’inserimento nell’organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi bioptici, inserimenti di pace-maker.
Non sono invece considerati invasivi i seguenti atti medici: medicazioni, suture superficiali, posizionamento di cateteri vescicali, infiltrazioni peri e intra articolari e ogni altra prestazione assimilabile, secondo le evidenze scientifiche o le vigenti discipline di settore.

Limite Di Indennizzo: Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il massimale.

Massimale: La somma massima indicata in Polizza che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.

Periodo Di Assicurazione: Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza stabilite in Polizza, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di Rinnovo di questa Polizza
Periodo Di Retroattività: Il periodo Temporale, indicato nella in Polizza, antecedente la data di effetto del Primo Periodo di Assicurazione entro il quale devono essere accaduti i fatti denunciati nella Richiesta di Risarcimento pervenuta in pendenza di Polizza

Responsabilità Contrattuale: Il danno derivante da inadempimento o violazione di una obbligazione assunta con la stipulazione di un contratto. Il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni.
Responsabilità Extracontrattuale: Il danno conseguente a fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni.
Richiesta di Risarcimento: Quella che tra le seguenti circostanze viene a conoscenza dell’Assicurato per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione:
I) la comunicazione scritta (escluse la querela e il procedimento penale) con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni;
II) la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
III) l’azione giudiziaria comunque promossa contro l’assicurato, anche ex artt. 696 e 696 bis cpc, in relazione alle responsabilità previste nell’oggetto di questa assicurazione;
IV) la notifica all’Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale, un Terzo si sia costituito “Parte Civile”;
V) la ricezione, da parte dell’Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010
Ricovero: La permanenza in struttura sanitaria con pernottamento

Scoperto: La parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: La richiesta scritta di risarcimento di danni o di perdite pecuniarie, per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata da terzi nei confronti dell’Assicurato.

COMUNE A TUTTE LE PROFESSIONI NON SANITARIE

Amministratore Condominiale: responsabilità imputabile all’ASSICURATO nell’espletamento dell’attività svolta in qualità di amministratore condominiale come previsto dagli Artt. 1129, 1130 e ss DEL Codice Civile.
Assicurato: il CONTRAENTE indicato in polizza ed i suoi COLLABORATORI. In caso di associazione professionale o di studio associato o di società, per ASSICURATI si intendono anche i partner, i professionisti associati e tutti i soci, passati, presenti e futuri, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’associazione professionale o dello studio associato o della società.
Assicuratori: i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati in polizza

Circostanza: qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell’ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
qualsiasi atto o fatto di cui l’ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
Clausola Claims Made: Copertura delle richieste di risarcimento: Formula di copertura che garantisce copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata in POLIZZA ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa).
Collaboratore: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO, ivi incluso il dipendente, praticante, apprendista, stagista, nello svolgimento dell’attività professionale indicata nel POLIZZA e di cui l’ASSICURATO stesso debba rispondere
Contraente: la persona fisica, l’associazione professionale, lo studio associato o la società indicata in polizza, , che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o per conto dell’ASSICURATO.
Costi e spese: tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO previo consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei suoi COLLABORATORI. L’INDENNIZZO per compensi di professionisti ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. I COSTI e le SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono dovuti nei limiti del 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato in POLIZZA e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti COSTI e SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna SCOPERTO O FRANCHIGIA.
Non saranno considerate COSTI e SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.

Danni corporali: qualsiasi lesione personale, morte, infermità di persone
Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
Documenti: qualsiasi atto, testamento, contratto, planimetria, mappa, evidenza contabile, libro contabile, lettera, polizza, supporto dati per elaboratori elettronici, modulo e documento e quant’altro di simile scritto a mano o stampato o riprodotto in qualsivoglia forma la cui custodia sia stata affidata all’ASSICURATO.

Errore: qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO e inerenti l’attività professionale indicata in POLIZZA, purché non svolta a titolo gratuito. ERRORI connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ERRORE.

Fatturato: il volume d’affari rilevabile dall’ultimo Modello Unico o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA, presentati presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Per le società con esercizio fiscale diverso dall‘anno solare il dato è rilevabile dall’ultima Dichiarazione IVA o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA.
Per tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, sia in forma unificata (quadro IVA nel Modello UNICO) che separata (Dichiarazione IVA), per FATTURATO si intende il totale dei compensi o il totale dei ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Il FATTURATO si intende al netto di IVA.
Formula All Risks: a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l’ASSICURATO di ogni PERDITA a seguito di un ERRORE involontariamente commesso nell’esercizio dell’attività professionale indicata in POLIZZA, fermo restando tutto quanto espressamente escluso. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione

Limite di indennizzo: l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compresa l’eventuale POSTUMA. Tali ammontari sono specificatamente indicati in POLIZZA

Mediatore per la conciliazione delle controversie: attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Multe, ammende e/o sanzioni dirette: obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento

Perdita: l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
i costi e le spese sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
COSTI E SPESE
Perdita di documenti e valori: danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO. Compresi i costi e spese sostenuti dall’ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI
Postuma: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale l’ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ERRORE commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato in POLIZZA e nel periodo di RETROATTIVITÀ (se concesso) indicato in POLIZZA.

RC contrattuale: responsabilità volontariamente assunte dall’ASSICURATO a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espressi, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento concernenti la professione anche in assenza di tali impegni, accordi e/o garanzie
Responsabilita’Amministrativa e Amministrativo Contabile: PERDITE cagionate alla pubblica amministrazione e/o all'erario e comunque responsabilità amministrativa e amministrativo contabile
Responsabilità solidale: In caso di responsabilità solidale dell’ASSICURATO con altri soggetti, gli ASSICURATORI risponderanno di tutto quanto dovuto dall’ASSICURATO, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale
Retroattività: il periodo di tempo compreso tra la data indicata nella POLIZZA e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Rientrano nell'ambito di applicazione della POLIZZA le sole RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o la POSTUMA (se concessa) in conseguenza di ERRORI commessi o che si presuma siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto periodo di RETROATTIVITÀ. I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati in POLIZZA non s’intenderanno in alcun modo incrementati per effetto della RETROATTIVITA'.
Nessuna copertura assicurativa è concessa agli ASSICURATI per attività svolta precedentemente alla stipulazione della POLIZZA presso un'associazione professionale od uno studio associato o una società diversa dal CONTRAENTE
Richiesta di risarcimento: qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’ASSICURATO, oppure qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ERRORE inviata all’ASSICURATO.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ERRORE, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta ad:
un unico LIMITE DI INDENNIZZO;
un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA

Sanzioni: sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti dell'ASSICURATO per un ERRORE commesso dall’ASSICURATO.
Scoperto o Franchigia: l’ammontare percentuale o fisso indicato in POLIZZA che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.
Gli ASSICURATORI pagheranno pertanto per ogni PERDITA indennizzabile ai termini di POLIZZA soltanto le somme eccedenti tali ammontari
Sottolimite di indennizzo: l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE, relativa a specifici rischi oggetto della POLIZZA.
Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO non è da intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso.
Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato in POLIZZA risultasse inferiore al SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, la relativa garanzia sarà soggetta al medesimo LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla POLIZZA
Studi associati / Società: attività esercitata con propria P. Iva dai singoli professionisti associati/soci che all’atto della stipulazione della presente POLIZZA siano parte dello studio associato/società CONTRAENTE.
Tale estensione si intende operante qualora il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nel POLIZZA sia comprensivo anche del FATTURATO derivante dall’attività esercitata individualmente dai singoli professionisti associati/soci. La garanzia si intende operante anche nei confronti di nuovi professionisti associati/soci, che entreranno a far parte dello studio associato/società e di professionisti associati/soci che subentreranno alle persone precedentemente assicurate nello Studio Associato/Società durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE purché ne sia data tempestiva comunicazione agli ASSICURATORI

Terzo: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi COLLABORATORI.
Il termine TERZO esclude:
il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli dell’ASSICURATO e/o dei COLLABORATORI e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO e/o con i COLLABORATORI;
le imprese di cui l’ASSICURATO sia direttamente o indirettamente titolare o contitolare e le Società di cui sia direttamente od indirettamente socio di maggioranza.

Valori: qualsiasi somma di denaro, titolo e/o bene la cui custodia sia stata affidata all’ASSICURATO dai clienti di quest'ultimo.

COMUNE A PROFESSIONISTI AREA ECONOMICO - GIURIDICA

Certificazione dei bilanci di società quotate: sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di società quotate e non ed in genere di società soggette per legge all’obbligo della certificazione
Curatore/Liquidatore/Commissario: attività svolta dall’ASSICURATO nell’espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, ivi compresia titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:
Curatore nelle procedure di fallimento;
Commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
Commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
Ausiliario giudiziario;
Liquidatore giudiziale eco-liquidatore;
Arbitro;
Custode giudiziario;
Rappresentante degli obbligazionisti;
Perito e consulente tecnico.
Sempre che tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Fusioni e acquisizioni: Attività svolta dall’ASSICURATO quale consulente in materia di fusioni ed acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nell'ambito delle competenze professionali consentite dalla legge

Revisore/Sindaco/O.D.V.: espletamento dell’incarico / dell’attività di:
I. revisore legale dei conti (ex revisore dei conti - ex controllo contabile) (ai sensi del D. Lgs. 39/2010)
II. sindaco, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
III. membro dell’organismo di vigilanza (ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - articolo 6 punto 1 lettera b)

Visto di conformità (D.LGS 241-97 - D.L. 78-2009: attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche e ai sensi del D.L. 78/2009 Art. 10 - comma 7 e dell’art.1 co. 574 della L. 24.12.2013, n.147 nonché art. 38 bis del DPR 633/1972 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs.175/2014.
Il LIMITE DI INDENNIZZO esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in € 3.000.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e costituisce il massimo esborso per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO nei confronti dell’ASSICURATO durante il periodo di vigenza della presente POLIZZA.

730 Precompilato: apposizione del visto di conformità sui modelli 730 precompilati di cui all’ art.. 39, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 modificato dal D.Lgs 175 del 21 novembre 2014.

INTEGRAZIONI ESCLUSIVE PER COMMERCIALISTA

Certificazione Obbligatoria: controllo del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della coerenza delle relazioni di gestione con i bilanci stessi per tutte quelle realtà societarie che, pur non essendo obbligate alla revisione contabile, intendono assoggettare il proprio bilancio ad un giudizio professionale di un revisore esterno
Certificazione Tributaria (C.D. VISTO PESANTE AI SENSI D.LGS 241/1997): Certificazione attestante che il soggetto incaricato del controllo ("certificatore") ha accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie relative al reddito d'impresa ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività, indicate annualmente con un apposito decreto.
Certificazione Volontaria: controllo del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della coerenza delle relazioni di gestione con i bilanci stessi per tutte quelle società alle quali l’introduzione del nuovo diritto societario ha imposto l’obbligo del controllo contabile

Società Servizi Contabili (EDP) Società di servizi che opera nell’ambito delle pratiche contabili e giuridiche informatizzate come trasmissioni telematiche, elaborazione automatica di dati etc…

INGEGNERI - ARCHITETTI - GEOMETRI - PERITI INDUSTRIALI

Certificatore energetico: attività svolta in qualità di Certificatore Energetico, in applicazione del D.Lgs. n. 192/2005 del 19 agosto 2005, successivo D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006 e successive modifiche e integrazioni.
Consulenza ambientale: consulenza ambientale, ecologica e relativa a fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore) e verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.
Contratti di appalto: contratti nei quali l’ASSICURATO agisce come appaltatore

D. LGS. N. 81/2008 – Sicurezza: incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori)

Estensione attività amministrative: I. Predisposizione documentazione tecnica per la domanda di connessione ad Enel
II. Presentazione domanda GSE/inserimento dati nel portale del GSE (FUEL MIX e calcolo pagamento MCT alla Cassa conguaglio)
III. Iter autorizzativo per l‘autorizzazione delle cabine e delle linee per la connessione alla rete
IV. Ufficio dogane, in particolare:
a. presentazione dichiarazione annuale
b. calcolo delle spese annuali licenza die officina elettrica
V. Redazione degli allegati per il regolamento di esercizio
VI. Presentazione denunce AEEG – (Autorità energia e gas):
a. Statistica
b. Contributo
c. Anagrafica
VII. Presentazione denunce Terna/Gaudi GSTAT
VIII. Gestione certificati bianchi
IX. Gestione Unbundling
Ex Legge Merloni: Responsabilità Civile professionale dei progettisti liberi professionisti e delle società di ingegneria derivante dagli incarichi di progettazione di cui al d.l. 12 aprile 2006, n. 163

Inquinamento accidentale inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall’ASSICURATO

Perizie e Stime: perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso banche o istituti finanziari.
Possesso o Proprietà di Beni: Il possesso, la proprietà o l’utilizzo da parte di o per conto dell’ASSICURATO di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica

Verificatori di progetto: Responsabilità Civile Professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti e delle società di ingegneria derivante derivante dagli incarichi di verifica della progettazione ai sensi del art. 112 del D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010