[...] obblighi di natura contrattuale (Quadri e Dirigenti);
rivendicazioni sindacali;
fidelizzazione dei dipendenti;
copertura di colui o coloro che rivestono in azienda ruoli determinanti per la continuità aziendale (uomini chiave).
Per i Quadri e Dirigenti sono previste coperture in caso di morte ed invalidità permanente parametrate in base a multipli dello stipendio annuo lordo ed alla composizione del nucleo familiare.
Per il rischio di Infortunio professionale ed extra-professionale l'entità minima delle somme da assicurare è fissata in maniera uniforme per i diversi contratti ed è pari, rispettivamente, a:
- 5 multipli della retribuzione annua lorda (R.A.L.) per la copertura del caso di morte;
- 6 multipli della R.A.L. per la copertura dei casi di invalidità permanente totale e parziale derivante da infortunio e, per i soli dirigenti industria, da malattia professionale
Per i dipendenti, appartenenti ad un gruppo di persone aventi caratteristiche omogenee, che hanno sottoscritto un accordo sindacale interno con l’Azienda, esistono coperture per il caso morte da stipulare in forma collettiva con le seguenti caratteristiche:
Premio:
monoannuale rinnovabile di anno in anno riferito ad ogni assicurato
Numero minimo assicurati:
- 5 in caso di adesione obbligatoria;
- 10 in caso di adesione facoltativa
Età all’entrata:
compresa tra 18 e 65 anni, rinnovabile fino a 75
Documentazione sanitaria:
Per capitali fino ad € 100.000,00, nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata da un’azienda in base a contratti collettivi oppure ad accordi o regolamenti aziendali, la copertura avviene in base alle dichiarazioni rilasciate dal azienda e non vengono richiesti accertamenti sanitari.