Addetti: i titolari dell'attività, i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'azienda a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro
Apparecchiature d'ufficio: elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento esterni, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza.
Azienda: l'insieme dei beni e dei locali anche separati, territorialmente ubicati come indicato in polizza nell'ambito dell'area aziendale, nel quale viene esercitata l'attività, dichiarata dall'Assicurato, svolta nei modi in cui la tecnica insegna o consiglia di adottare.
Contenuto: è l'insieme dei seguenti beni:
a) Arredamento: mobilio ed arredamento dell'attività e/o d'ufficio, armadi di sicurezza e casseforti (escluso il relativo contenuto), tende esterne, oggetti di cancelleria, registri e stampati. Si intende compreso anche l'arredamento di eventuali locali destinati a sala degustazione e spaccio di prodotti aziendali;
b) Attrezzatura: apparecchiature d'ufficio (come da relativa definizione); vetrine e vetrinette esterne; impianti portatili di condizionamento/riscaldamento; scaffalature ed arredamento industriale; comprese migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, apportate al fabbricato dal locatario;
c) Macchinario (come da relativa definizione);
d) Merci (come da relativa definizione);
e) enti particolari (come da relativa definizione), nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte, esclusi preziosi;
f) effetti personali dell'Assicurato e dei suoi addetti (come da relativa definizione) nonché valori (come da relativa definizione), escluso quanto riposto nelle abitazioni;
g) lastre (come da relativa definizione) relative al Contenuto. Si intendono comprese nel Contenuto le lastre e le insegne che costituiscono opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario.
Chiosco (Fabbricato): piccola costruzione ad un solo piano fuori terra, costruita con strutture portanti verticali in metallo e/o altro materiale incombustibile fissate al suolo o appoggiate al suolo (sempre che non si tratti di esercizio ambulante) e con pareti esterne in vetro, cristallo, materia plastica rigida, metallo o altri materiali incombustibili compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento in cemento, esclusa l'area. Sono compresi impianti al servizio del chiosco quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), idrici, igienici, di riscaldamento, di condiziona-mento d'aria, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne).
Dipendenze: locali non comunicanti con quelli principali destinati a depositi, magazzini, cantine, mense, servizi e simili anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a m. 100.
Effetti personali: si intendono, esclusivamente beni ed oggetti di uso personale indossati o portati dall'Assicurato o dai suoi addetti sul luogo di lavoro, e più precisamente a titolo esemplificativo: orologi, giacche e vestiti in genere, borsette, borse con attrezzature sportive (es. tennis, calcio, ecc.), telefoni cellulari in ogni caso con un limite massimo di 500,00 euro per singolo oggetto danneggiato o sottratto. In ogni caso si intendono sempre esclusi dagli effetti personali i seguenti beni: valori, gioielli e preziosi, natanti, autoveicoli e veicoli a motore in genere (comprese le cose riposte all'interno degli stessi), cicli e biciclette, attrezzatura fotografica.
Enti Particolari: archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti di dati, pro-grammi in licenza d'uso, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.
Fabbricato: la costruzione edile variamente elevata contenente i beni dell'azienda, incluse le porzioni di civile abitazione, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate - esclusa l'area, piazzali, lastricati, strade interne - compresi impianti al servizio del fabbricato quali, a titolo esemplificativo: pannelli e impianti solari termici, impianti elettrici (esclusi trasformatori), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, ascensori, montacarichi, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme e di videosorveglianza); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, cantine e soffitte, dipendenze e box (esclusi palloni pressostatici) anche in corpi separati purché situati nell'ubicazione indicata in polizza. Si considerano facenti parte del Fabbricato le lastre relative alla costruzione edile, salvo che rientrino nella definizione di Contenuto qualora si tratti di opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario.
In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune
Limitatamente alla Sezione "Incendio" non si considerano rientranti nella definizione di Fabbricato, i pannelli fotovoltaici (come da relativa definizione) al servizio del fabbricato, assicurabili con la relativa partita
Fatto accidentale: evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza.
Fatturato: il volume di affari (fatturato con esclusione IVA), corrisponde a quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata.
Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie
Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Furto con destrezza: l'impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, così come disciplinato dagli artt. 624 e 625 Codice Penale.
Infiammabili: gas combustibili;
sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione del-le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -allegato V.
Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'azienda comprese le insegne luminose purché installate nell'area aziendale e/o stabilmente ancorate al fabbricato, compresi i lucernari.
Macchinario: macchine ed impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto; si intendono compresi gli eventuali serbatoi, vasche e silos (non in muratura); i basamenti e le parti ed opere murarie e che ne siano il naturale completamento; attrezzi, utensili e relativi ricambi; impianti di forza, di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica, compresi gli impianti tecnici al servizio dei macchinari; cicli, ciclofurgoni, mezzi di traino e trasporto a mano; gruppi compressori; elevatori e carrelli, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), mezzi e/o impianti di imballaggio, impianti e attrezzatura di pesa, e quant'altro funzionalmente connesso all'attività produttiva o commerciale dell'azienda
Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, infiammabili e merci speciali (come da relativa definizione) nei quantitativi dichiarati in polizza.
Si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
Per le imprese autorizzate od abilitate al commercio e/o riparazione di veicoli (o natanti) sono considerati merci i veicoli (o natanti) nuovi non ancora immatricolati e i veicoli targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione. Non sono considerati merci i veicoli aziendali, cioè immatricolati (o in leasing) all'Assicurato stesso utilizzati per uso aziendale, per prova o dimostrazioni (assicurabili per alcune attività a primo rischio assoluto con la partita "Veicoli e/o Natanti di terzi in consegna o custodia").
Solamente per la Sezione "Incendio", non si intendono facenti parte del Contenuto i veicoli (o natanti) di proprietà di clienti in attesa di riparazione/lavorazione o in custodia o in conto vendita (assicurabili a primo rischio assoluto con la partita "Veicoli e/o Natanti di terzi in consegna o custodia").
Merci Speciali:: si considerano tali: la celluloide, l'espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci.
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Pannelli fotovoltaici: impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento.
Perdite patrimoniali: qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Preziosi: orologi di metallo prezioso, orologi di metallo anche non prezioso di valore singolo superiore a 4.000 euro, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
Primo Rischio Assoluto: forma di copertura per la quale l’assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Prodotto: ai fini della garanzia R.C. Prodotti, i prodotti oggetto dell'attività esercitata e indicati in polizza e, se compilato, nel Questionario R.C. Prodotti che costituisce parte integrante della polizza
Prodotto difettoso: ai fini della garanzia R.C. Prodotti, i prodotti difettosi si intendono quelli che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere così come previsto a norma di legge italiana (come indicato dall'art. 117 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).
Produttore: ai fini della garanzia R.C. Prodotti, deve ritenersi produttore il soggetto che rivesta tale qualifica secondo la Legge Italiana (come definito dall'art. 103 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni).
Rapina: reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
RC Postuma: responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori
Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso
Scippo: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato
Smercio: Somministrazione e/o vendita al pubblico di generi alimentari prodotti da terzi o dall’assicurato stesso.
Ubicazione: l'indirizzo del luogo ove si trovano i beni assicurati, comprese le aree aziendali di pertinenza e/o comuni in uso, anche se di proprietà di terzi, purché rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate, fustelle farmaceutiche rimborsabili dal S.S.N., biglietti di lotterie e di società di trasporto, tessere parcheggio), esclusi i preziosi.