PRODOTTI PER IMPRESE

Welfare

Welfare è un termine che viene introdotto in Italia, alla fine della seconda guerra mondiale, per delineare una nuova forma di stato che vuole garantire a tutti i cittadini la fruizione dei servizi sociali ritenuti indispensabili. Nasce lo Stato sociale o assistenziale, lo stato del benessere che caratterizza i moderni Stati di diritto.

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Nel corso degli anni, il concetto di benessere, in presenza di un quadro normativo e fiscale favorevole, viene introdotto anche nei contratti di lavoro collettivi per affiancare alla normale retribuzione, benefici significativi per i lavoratori e per l’azienda che può usufruire di importanti vantaggi fiscali. (Art.51 Punto 2 Lettera a Del Testo Unico delle Imposte Sui Redditi)

Tale articolo stabilisce che “Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

  • i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera eter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Nasce l’welfare aziendale, uno strumento che migliora i rapporti tra titolare e dipendente generando un ambiente di lavoro sereno, stabile e sicuro. È l’inizio di un processo innovativo, che ha l’obiettivo di ottimizzare la produttività in azienda e valorizzare il capitale umano.

L’Welfare permette di finanziare vari servizi alle famiglie ma soprattutto polizze sanitarie di rimborso spese e previdenza complementare.

Scegliere la nostra struttura significa rivolgersi a specialisti competenti in grado di offrire e pluralità di soluzioni.

Se vuoi accrescere il benessere della tua azienda pensa anche a quello dei tuoi dipendenti

Di seguito uno schema per verificare i vantaggi fiscali derivanti dalla destinazione del premio di produzione o di una parte dello stesso, in una polizza sanitaria per i dipendenti, stipulata con gli strumenti offerti dall’Welfare aziendale.
Importo ipotizzato € 200
Adesione welfare aziendale tramite cassa di assistenza Retribuzione in busta paga
Costo per l’azienda Netto per il dipendente Costo per l’azienda Netto per il dipendente
Stipula polizza € 200 Retribuzione € 200 Retribuzione lorda € 200
Contributo inps € 20 Contributi € 60 Ritenute € 64
Costo totale € 220 € 200 Costo totale € 260 Netto dipendente € 136

Condizioni previste dalla polizza sanitaria

tramite Welfare aziendale per un numero di assicurati superiore a 10
  • Esonero compilazione questionario medico
  • Estensione alle complicanze, conseguenze dirette e indirette di malattie, stati patologici e infortuni (situazioni patologiche preesistenti)
  • Possibilità di estendere la copertura all’intero nucleo familiare del dipendente
GARANZIA CONTENUTO GARANZIA
GARANZIE BASE A SCELTA Ricoveri, interventi e day hospital Spese sanitarie in caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, day hospital, day surgery, intervento chirurgico ambulatoriale
Grandi Interventi Chirurgici Spese sanitarie in caso di ricovero per grandi interventi
GARANZIE OPZIONALI Alta specializzazione Spese per esami e accertamenti di alta diagnostica
Capitale da convalescenza Capitale riconosciuto alla diagnosi di 13 malattie gravi
Visite ed accertamenti Rimborso spese sostenute per visite mediche e analisi strumentali
Lenti e occhiali Rimborso spese sostenute per l’acquisto di lenti correttive, occhiali o di lenti a contatto
Check up Spese mediche sostenute per check up
Trattamenti fisioterapici e riabilitativi Rimborso spese sostenute per trattamenti fisioterapici resi necessari da malattia o infortunio
Cure Odontoiatriche Rimborso spese per cure odontoiatriche, compresi gli interventi di implantologia
Garanzia Opzionale: Danno economico dell’azienda Possibilità per il titolare di acquistare la condizione aggiuntiva «danno economico dell’azienda»: in caso di invalidità permanente del titolare > 60%, il 50% della somma assicurata viene erogata all’azienda

Beneficio fiscale sia per l’azienda che per il dipendente

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WELFARE IMPRESE

Aborto terapeutico: interruzione volontaria della gravidanza provocata da determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre o di evitare lo sviluppo di un feto segnato da malformazioni o gravi patologie, effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana.
Adesione: copertura assicurativa per singoli dipendenti e non per intera categoria omogenea.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Ad esso deve essere consegnata copia delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di polizza stipulata tramite Cassa di Assistenza AXA l’Assicurato coincide con il “Socio Beneficiario”.

Cartella Clinica: documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, interventi chirurgici eseguiti, terapie effettuate, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.).
Cassa di Assistenza: Associazione avente esclusivamente fine assistenza che può stipulare il contratto.
Centro medico: struttura dotata di direzione sanitaria, regolarmente autorizzata come da normativa vigente all’erogazione di prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e rieducativi). Tale struttura può anche non essere adibita al ricovero, e non deve essere finalizzata a trattamenti di natura estetica.
Chirurgia bariatrica: detta anche “chirurgia dell’obesità”. Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre l’assunzione di cibo attraverso la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o della capacità di assorbimento dei cibi da parte dell’intestino (interventi malassorbitivi).
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. In caso di sottoscrizione della polizza tramite Cassa di Assistenza, il contraente si intenderà la Cassa di Assistenza stessa; in caso di sottoscrizione senza l’ausilio della Cassa di Assistenza , il contraente si intenderà l’azienda.
Convalescenza: periodo di tempo successivo alla dimissione dall’istituto di cura, necessario per la guarigione clinica, ovvero per la stabilizzazione dei postumi.

Day Hospital: degenza in istituto di cura senza pernottamento non comportante intervento chirurgico, con redazione di cartella clinica completa di Scheda di dimissione ospedaliera S.D.O. Non è considerato Day hospital la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso.
Day Surgery: degenza in istituto di cura senza pernottamento e comportante intervento chirurgico terapeutico, con redazione di cartella clinica completa di Scheda di dimissione ospedaliera S.D.O. Non è considerato Day surgery la permanenza in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso.
Difetti fisici: la mancanza o l’imperfezione non presenti alla nascita, di un organo o di un apparato anche se non note o non diagnosticate alla stipula della polizza.

Evento (sez. malattia): Prestazioni Ospedaliere: il singolo ricovero (ad eccezione per i ricoveri ravvicinati) , day hospital/ day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale. La data dell’evento è quella in cui si è verificato il ricovero, day hospital/day surgery o l’intervento chirurgico ambulatoriale.
Prestazioni Extra ospedaliere: l’insieme di tutti gli accertamenti, le visite e gli esami riguardanti la stessa patologia, inviati contemporaneamente relativi alla stessa garanzia. La data dell’evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento.

Grande intervento Chirurgico: l’intervento terapeutico mediante uso di strumenti chirurgici, rientrante nell’Elenco dei grandi interventi chirurgici.

Intervento chirurgico: atto medico, avente una diretta finalità terapeutica, effettuato tramite una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.

Malattia: ogni alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.

Questionario Sanitario: Documento contenente le informazioni sullo stato di salute dell’Assicurato compilato e sottoscritto dal medesimo o dalla persona che esercita la potestà, che costituisce parte integrante della polizza.

RAL: per Retribuzione Annua Lorda complessiva si intende quella presa a base per il calcolo del TFR.
Ricovero: la degenza, comportante almeno un pernottamento, in istituto di cura, documentato da una Cartella Clinica e da una S.D.O. (Scheda di Dimissione Ospedaliera.

Socio Beneficiario: beneficiario delle prestazioni di polizza, come stabilito dagli obblighi del Socio Ordinario, formalizzati secondo la legge vigente; viene indicato nel simplo di polizza.
Socio Ordinario: l’azienda che ha degli obblighi formalizzati, secondo la normativa vigente, nei confronti dei propri dipendenti (Soci Beneficiari); viene indicato nel simplo di polizza.

Trattamenti fisioterapici: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell’ambito della medicina estetica. Ogni ciclo di trattamenti fisioterapici e rieducativi deve essere prescritto da medico specialista la cui specializzazione sia congrua con la patologia certificata.

Visita specialistica: visita effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative. Sono altresì escluse le specializzazioni in Medicina Generale e Pediatria di routine.