Abitazione abituale: l’abitazione dove l’Assicurato e il nucleo familiare dimorano in modo continuativo e stabile
Abitazione saltuaria: L’abitazione tenuta a disposizione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari, oppure il locatario e i suoi familiari, dimorano in modo non continuativo.
Acqua condotta: Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.
Animale domestico: tutti gli animali che vivono stabilmente con l’uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:
• proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
• utilizzati nell’ambito di attività professionali o comunque retribuite
Bicicletta Elettrica: biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
Cassaforte: contenitore, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La Cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
Collaboratori: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese baby sitter
Contenuto: l’insieme delle cose che si trovano nell’abitazione, nell’eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie:
a) arredamento, quali mobilio in genere dell’abitazione e studio privato compresi l’archivio e documenti personali; quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall’Assicurato locatario;
b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;
c) oggetti pregiati, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d’arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
d) gioielli, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d’oro, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico;
e) valori, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche);
f) cose riposte nelle dipendenze, arredamento, provviste di famiglia e quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro, cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia
Fabbricato: intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:
a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione(esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole);
b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, Fissi ed Infissi, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
Fenomeno elettrico: Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali
Fissi ed infissi: fissi: quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere…ecc.);
infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande,.. ecc.).
Franchigia: l’importo a carico dell’Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall’importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell’arredamento o di elettrodomestici (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della Abitazione.
Manto esterno del tetto: la superficie esterna del tetto in diretto contatto con gli agenti atmosferici
Metallo prezioso: oro e platino
Nucleo familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza
Pannelli solari e/o fotovoltaici: impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Primo rischio assoluto: Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.
Rapina: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’articolo 628 Codice Penale
Regola proporzionale: Regola per cui, se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.
Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di Cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso
Scippo: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio
Solaio: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature
Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Truffa presso l’abitazione: sottrazione di cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all’abitazione assicurata.
Tubo Interrato: la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Oggetti d’arte: quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi e qualsiasi altro oggetto, esclusi oggetti fragili, francobolli, monete, gioielli e preziosi in genere, il cui mercato di riferimento sia quello dell’arte, dell’antiquariato e/o del modernariato.
Oggetti fragili: quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; non sono considerati fragili i mobili quand’anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
Restauro: l'atto del restaurare l'oggetto d'arte, a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
Valore commerciale: il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato
Valore dichiarato: somma assicurata totale indicata dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova dell’esistenza e del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro.